Posted on 26 Gennaio 2013. Tags: cassazione, giovanni d'agata, nuovo redditometro
Il nuovo redditometro è stato bocciato dalla giurisprudenza prima di essere applicato. È questo, in sintesi, il nocciolo dell’importante sentenza n. 23554 del 10/07/2012, depositata il 20/12/2012 dalla Corte di Cassazione, sezione Tributaria, che accogliendo la tesi difensiva dell’avvocato tributarista Maurizio Villani, ritiene il redditometro presunzione semplice e non presunzione legale.
Questo giudizio, importante anche perché in contrasto con altre precedenti sentenze, per la prima volta in Italia, ritiene il redditometro una semplice presunzione e non inverte l’onere della prova a carico del contribuente che, in sede contenziosa, può avere grandi difficoltà a difendersi soprattutto perché nel processo tributario non è ammessa né la testimonianza né il giuramento. Invece, la Corte di Cassazione, accogliendo le motivazioni addotte nel controricorso del cittadino difeso dall’avvocato Villani, ritiene che debba essere sempre l’Agenzia delle Entrate a provare il maggior reddito derivante da redditometro e non deve basarsi esclusivamente sulle presunzioni previste dai decreti ministeriali.
Questa decisione, la prima in Italia, per Giovanni D’Agata, fondatore dello Sportello dei Diritti, è importante anche in vista del nuovo redditometro pubblicato pochi giorni fa dall’Agenzia delle Entrate e che sarà utilizzato da marzo per tutti gli avvisi di accertamento riferiti al periodo d’imposta a partire dal 2009.
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Posted on 11 Gennaio 2013. Tags: cassazione, giovanni d'agata, Sportello dei Diritti
È colpevole di omicidio colposo il responsabile della manutenzione della strada se l’incidente è stato conseguenza di un guard-rail che non ha retto all’urto. È quanto stabilito dalla quarta sezione penale della Cassazione con sentenza 48216/12: condanna per il funzionario che in un sopralluogo effettuato in precedenza sul tratto di strada dove si verificò l’incidente non aveva notato alcuna anomalia. Anche se il reato è risultato prescritto, sono comunque salvaguardate le richieste civili.
“Una sentenza significativa che dovrebbe far innalzare la soglia di sicurezza da parte di tutti i manutentori e gestori delle strade proprio per evitare conseguenze fatali per gli utenti della strada e pesanti condanne”.
È quanto sostiene Giovanni D’Agata, fondatore dello “Sportello dei Diritti”, associazione nazionale senza fini di lucro, che si interessa della tutela dei diritti a 360° di tutti, cittadini italiani e non, (www.sportellodeidiritti.org).
Nel caso in questione, il sinistro ebbe conseguenze fatali: dopo un terribile testacoda, l’automobilista perse la vita a causa delle lamiere del guard-rail. La perizia effettuata verificò che era stata l’assenza dei bulloni di collegamento fra le lame sovrapposte delle barriere a impedire la resistenza all’urto, che in caso contrario sarebbe stata garantita, evitando così le tragiche conseguenze dell’incidente.
Peraltro, proprio quindici giorni prima dell’incidente, il responsabile della manutenzione, che in base all’articolo 10 del Dpr 1126/81 deve coordinare il personale addetto e ispezionare spesso i tronchi stradali che rientrano nella zona di sua competenza, aveva provveduto a controllare il tratto dove poi accadde l’incidente senza ritenere opportuno l’intervento di manutenzione.
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