Riceviamo e pubblichiamo.
Il 30 novembre è scaduto il termine ultimo per presentare osservazioni che modificano e integrano le Norme Tecniche che regolano l’edilizia a Maglie. Città Libera, già dal 15 ottobre, aveva presentato delle osservazioni tendenti a preservare le peculiarità sia paesaggistiche che edilizie della nostra città.
Io e gli amici di Città Libera siamo contenti che a queste nostre osservazioni ne siano seguite tante altre, che vanno a regolare aspetti diversi e integrano ulteriormente le norme Tecniche e il Regolamento Edilizio. Siamo grati per il notevole apporto da parte delle associazioni ambientaliste, che non ci sarebbe stato, se la mia azione consiliare, insieme ad altri dell’opposizione, non avessero messo in risalto quanto stava accadendo in Consiglio.
L’occasione, dell’esame di queste osservazioni, insieme a quelle di altri gruppi politici, danno l’opportunità di colmare, per quanto possibile, le carenze del Piano. Speriamo che, almeno questa volta, la scarsa sensibilità dell’amministrazione su questi temi, possa lasciare spazio ad una più ragionevole condivisione dei rilievi apportati.
Antonio Giannuzzi
Osservazione alle norme tecniche del P.R.G. modificate Premesso che, a tutti i livelli, l’orientamento è quello di preservare le caratteristiche edilizie dei centri storici, ritenendo che queste peculiarità, arricchiscono e caratterizzano le città; -Visto che Maglie, è storicamente riconosciuta come la città della pietra, essendo il centro più grande in Italia edificato in pietra leccese; -Visto che le carenze normative del nostro PRG, favoriscono interpretazioni diverse, tanto da non obbligare l’applicazione del rivestimento in pietra leccese; -Visto che il PRG non prevede, anche in occasione di ristrutturazione, l’obbligo di ripristino, anche, delle facciate in pietra leccesei; -Visto che, in consiglio, l’articolo votato delle norme tecniche, lascia aperta la possibilità dell’utilizzo di intonaci e pitture, soprattutto se già introdotti a seguito di interventi precedenti. Considerato, inoltre, che con riferimento alle aree adiacenti al Centro Storico, ancora rifinite con pietra leccese, il Consiglio Comunale con delibera n. 32 del 21.07.2003, aveva votato, all’unanimità, l’obbligo di usare la pietra leccese nelle costruzioni realizzate nelle zone B, adiacenti al Centro Storico; -Visto che la disposizione, non essendo recepita dal PRG, viene, tranquillamente, disapplicata, anche se la volontà e l’esatta interpretazione, ne vorrebbe il completo rispetto, considerata l’inesistenza di norme che dicono il contrario. -Visto che lo scopo, che si voleva raggiungere in questa occasione, era proprio di restringere le maglie delle deroghe, soprattutto da parte di grandi costruttori, disinteressati al necessario mantenimento estetico e alla dovuta conformità della zona. Tutto ciò premesso si chiede: con riferimento alle zone A1, la sostituzione dell’integrazione del punto 4.4.delle norme generali, che prevedono, nei casi di interventi di manutenzione e/o ristrutturazione dei prospetti, anche la possibilità dell’uso di intonaco a grana sottile con pitturazione in tutte le tinte tradizionali, con: -…è obbligatorio, inoltre, in tutti i casi di interventi di manutenzione e/o ristrutturazione, eliminare anche eventuali rivestimenti esterni costituiti da piastrelle, marmi, intonaci, ecc. ripristinando il prospetto in pietra leccese; di aggiungere: In caso di completamento o sopraelevazione, è obbligatorio il rivestimento in pietra leccese, anche del piano terra, qualora fosse già stato modificato con rivestimenti diversi. con riferimento alle zone B/1.1 visto il mancato recepimento della delibera consiliare n. 32 del luglio 2003, di eliminare la nuova disposizione inserita dove si dice: ”Nel caso di completamento del fronte strada è obbligatorio l’utilizzo di tipologie costruttive e materiali degli edifici adiacenti” con la norma, a carattere generale, dove si dica che: In tutti gli interventi, sia di sopraelevazione che di ristrutturazione o nuove costruzione è obbligatorio, sul fronte strada, l’utilizzo della pietra leccese.
Osservazione alla variante riferita alle Norme Tecniche del PRG adottato
Visto il disegno di legge quadro, proposto dal ministero delle politiche agricole, in difesa del territorio dalla cementificazione e contro il consumo del suolo, del 14 settembre u.s. che stabilisce che dovrà essere determinata l’estensione massima di superficie agricola edificabile, tenuto conto dell’estensione dei terreni agricoli rispetto alle aree che risultano già edificate, oltre una serie di altre indicazione tra le quali il riferimento paesaggistico e la difesa delle costruzioni rurali;
Viste le indicazione della Protezione Civile con riferimento alla riduzione delle aree impermeabilizzate responsabili degli allagamenti, tenuto conto della particolare esposizione di Maglie ai fenomeni atmosferici;
Visto, anche, i movimenti su tutto il territorio nazionale che propugnano lo stop al consumo del territorio, come atto di responsabilità e di indirizzo nazionale;
Visto che ben 23 comparti approvati dal PRG svilupperebbero circa 545.000 mc di edificato per una superficie di circa 1.000.000 di mq di superficie territoriale;
Visto che il calo della popolazione in rapporto all’eccesso del costruito e del possibile altro autorizzabile, non necessita, comunque, di nuove costruzioni, soprattutto in aree agricole;
viste le norme tecniche modificate, riguardo alle zone agricole produttive e quanto prescrive il PRG al punto 15 delle Norme Tecniche, va rilevato che già il CUR aveva eliminato: “E’ ammesso il rilascio di concessioni onerose per la residenza “ e, di fronte alla controdeduzione del Comune tendente a giustificare i permessi di costruire, per una sorte di recupero di situazioni compromesse, la Regione ribadisce: “nelle zone agricole non possono essere consentite residenze, come prospettato dal Comune in maniera generalizzata, ma solo le nuove costruzioni destinate a residenza comunque riferite all’intera azienda agricola, giusto art. 51 della L.R. n. 56/80” nei limiti del punto 15.2.
A fronte di quanto sopra,
SI OSSERVA
Che il tentativo di inserire delle norme contrarie, in modo eclatante, agli indirizzi nazionali, alle disposizioni regionali, al buon senso, potrebbe essere inteso come una violenza al territorio ed ai cittadini, a favore di esigenze di minoranze; pertanto, nell’interesse generale, si chiede:
1) La cancellazione della norma introdotta al punto 15, ultimo capoverso che recita: “E’ ammesso altresì il rilascio di Permessi di Costruire onerosi per la residenza, anche nel caso in cui le opere da realizzare non siano asservite alla conduzione del fondo e alle esigenze dell’imprenditore agricolo …” ;
2) L’eliminazione dell’intero nuovo punto 15.3 proposto;
3) L’inserimento, nelle norme generali, dell’obbligo del censimento e della tutela, di tutti i manufatti agricoli quali: trulli, furneddhi e paiari .