Con l’ordinanza n. 252/2010, il sindaco Luciano Cariddi ordina, a salvaguardia dell’ambiente e dell’igiene nonché a tutela del decoro del centro urbano, che è fatto divieto di:
• Sporcare il suolo pubblico;
• Sedersi o coricarsi per terra lungo le vie, strade, piazze e luoghi pubblici o aperti al pubblico;
• Lavarsi od effettuare altre operazioni di pulizia personale presso le pubbliche fontane;
• Abbandonare rifiuti di qualsiasi tipo e genere fuori dagli appositi contenitori;
• Arrecare disturbo alla quiete pubblica ed al riposo;
• Usare i luoghi pubblici della città e di tutto il territorio comunale come siti per ogni forma di bivacco o giaciglio e di insediamento temporaneo (anche con camper, roulotte, tende, auto con tenda ecc.) e deiezione. In caso di comportamenti abusivi le Forze dell’Ordine procederanno allo sgombero forzato;
• Danneggiare, deturpare, imbrattare con scritte, disegni o macchie gli edifici sia pubblici che privati, i monumenti, i muri in genere, gli arredi urbani e la segnaletica stradale;
• Di porre in essere forme di accattonaggio molesto, con qualunque modalità, con impiego di minori, anziani, disabili o simulando disabilità, sfruttamento di animali, in ogni spazio pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, nonché quello esercitato anche attraverso l’offerta in vendita di mercanzia di vario genere;
• Qualsiasi comportamento o atto che comprometta la pulizia di luoghi, il decoro o arrechi molestia, disturbo alle persone o danno alle cose, non espressamente indicato nei punti precedenti.
Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono punite con una sanzione amministrativa di € 500,00, a norma dell’art. 7 bis comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e 16 comma 2 della legge 24.11.1981 n. 689, con facoltà del trasgressore di estinguere l’illecito mediante il pagamento di detta somma.
All’atto della contestazione i trasgressori sono tenuti al ripristino delle condizioni originarie dei siti e dei luoghi. L’inottemperanza all’ordine verrà perseguita a norma dell’art. 650 del Codice Penale e l’eventuale ripristino dello stato dei luoghi effettuato dall’Amministrazione , comporterà l’addebito delle spese ai trasgressori.
E’ fatta salva l’applicazione di eventuali sanzioni penali ed è consentito il sequestro amministrativo ai sensi dell’art.13 della legge n. 689/81 degli eventuali oggetti che sono serviti per commettere la violazione e dei proventi frutto dell’attività di accattonaggio vietato dalla presente ordinanza.


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