In relazione alle notizie di stampa apparse con grande clamore nei giorni scorsi relativamente ad un presunto “falso cieco” dipendente della Asl Le e svolgente le proprie funzioni presso la sede di Nardò preme precisare che la notizia è destituita di fondamento e riportata con approssimazione a dir poco imbarazzante.
Ed invero il lavoratore, all’epoca dell’assunzione quale centralinista telefonico presso la Asl di Lecce, possedeva tutti i requisiti previsti dalla legge per essere iscritto nelle liste speciali e, quindi, per essere assunto presso la pubblica amministrazione.
È accaduto che, a seguito di numerosi interventi chirurgici in strutture specialistiche pubbliche in varie parti di Italia e all’estero, il lavoratore riacquistava parzialmente la vista e da allora è stato fatto oggetto di alcune denunce anonime e accertamenti amministrativi e penali, tutti conclusi favorevolmente per il lavoratore stesso.
In seguito all’entrata in vigore della L. 662/1996, il dipendente, con nota del 17/3/1997 inviata alla Direzione Amministrativa del Presidio Ospedaliero di Nardò, alla Direzione Generale della USL LE, e alla Prefettura di Lecce, assolveva all’onere di comunicazione previsto per i lavoratori nella sua condizione (vale a dire la ricorrenza, al momento dell’assunzione, dei requisiti di legge).
Il Ministero del Tesoro, dopo aver sottoposto il lavoratore più volte a visite di controllo, con diverse note confermava che, nel caso di specie, ricorrevano senz’altro i requisiti previsti per l’assunzione.
Nello stesso periodo, su segnalazione anonima, furono avviate indagini e trasmessi gli atti alla Procura della Repubblica di Lecce la quale, verificata la correttezza dell’operato del lavoratore e la ricorrenza dei requisiti previsti dalla legge per l’assunzione e non ravvisando alcuna ipotesi di reato, dispose l’archiviazione dal fascicolo.
Nel frattempo al lavoratore veniva disposto il cambio di mansione, da centralinista telefonico ad assistente amministrativo, a causa di altre patologie (ortopediche) che nulla hanno a che fare con i problemi visivi.
Quanto alla paventata e automatica risoluzione del rapporto di lavoro si ritiene quanto mai utile richiamare un autorevole parere reso dalla prima sezione del Consiglio di Stato in data 17 settembre 1997 prot. n. 1429 che ha così stabilito:
“la norma [L. 21/12/1996, n. 662, art. 1 comma 257, comunicazione una tantum] prevede l’automatica risoluzione del rapporto solo allorchè risulta che il beneficiario al momento della assunzione non aveva i requisiti all’uopo richiesti. Ciò significa che ad esempio se una persona all’epoca dell’assunzione era non vedente e ha riacquistato successivamente la vista per effetto di un trapianto o interventi chirurgici … è evidente che dovrà escludersi che per tale persona possa farsi luogo all’automatica risoluzione del rapporto”.
A seguito dei chiarimenti forniti dal nostro assistito il Direttore Generale della ASL Lecce sospendeva la procedura di risoluzione del rapporto, nel frattempo avviata in danno del lavoratore, disponendo al contempo ulteriori approfondimenti.
Ed allora, è veramente singolare che, nel momento in cui il Direttore Generale della Asl Lecce alla luce dei puntuali chiarimenti forniti dal lavoratore e della chiara documentazione agli atti decide di sospendere l’avviato procedimento di risoluzione del rapporto di lavoro, ritenendo evidentemente tali chiarimenti fondati su norme di legge e autorevoli pareri del Consiglio di Stato, si scateni una campagna di stampa dai toni e dai contenuti gravemente diffamatori e scandalistici.
Tanto premesso, con ogni riserva di agire per il risarcimento di tutti i danni subiti dal nostro assistito, Vi chiediamo di dare alla presente smentita e rettifica lo stesso risalto dato alla notizia che, lo si ripete, contiene numerose e gravi inesattezze.